Il registro infortuni

Il registro infortuni era stato istituito con il D.P.R. 547/1955, che all'art. 403 stabiliva come le aziende dovessero "tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino una assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell'evento. Su detto registro devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli ispettori sul luogo di lavoro".

 

Con il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151, viene abolito l'obbligo della tenuta del registro infortuni.

Pertanto, a decorrere dal 23 dicembre 2015, i datori di lavoro non hanno più l'obbligo di tenuta di tale registro.

 

Nulla però è cambiato rispetto all'obbligo del datore di lavoro di denunciare all' INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera come previsto dall' art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica  n. 1124/1965, modificato dal D. Lgs. 151/2015 art. 21 .

Tale comunicazione deve essere inviata in via telematica tramite il sito dell' INAIL.

 

Sempre a decorrere dal 23 dicembre 2015, l' INAIL ha messo a disposizione un nuovo strumento: "Il Cruscotto Infortuni".

Il servizio è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) tramite l'inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l'accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica.

 

A questo indirizzo trovate la nota dell' INAIL relativa all'abolizione del registro infortuni:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-registro-cruscotto-infortuni.html

 

Il manuale relativo all'utilizzo del servizio "Cruscotto Infortuni" è disponibile a questo indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/manop_cruscotto-infortuni.pdf?section=supporto

 

Le modalità per l'invio di una denuncia di infortunio sul lavoro in via telematica sono disponibili a questo indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro/datore-di-lavoro/denuncia-di-infortunio.html

 

Tutte le informazioni sull'argomento sono disponibili sul sito dell' INAIL:

https://www.inail.it/cs/internet/risultati_ricerca.html?textToFind=cruscotto+infortuni

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