Le aziende, nel rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro, hanno l’obbligo di tenere all’ interno della propria attività, almeno una cassetta di primo soccorso.
Questo obbligo è regolamentato dal Decreto Ministeriale 388 del 15 Luglio 2003.
Mentre l’ art. 45 del D. Lgs 81/08, facendo sempre riferimento al D.M. 388 del 2003, determina il contenuto della casetta di primo soccorso.
Le aziende vengono suddivise in 3 gruppi classificate per tipologia attività svolta, numero di lavoratori e fattori di rischio.
Per ogni gruppo di aziende viene previsto dalla normativa il numero di cassette di primo soccorso da avere nel luogo di lavoro e il loro contenuto.
Per tutte quelle aziende che hanno lavoratori che prestano la loro attività in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire loro in pacchetto di medicazione di primo soccorso.
Il contenuto delle cassette di primo soccorso è stabilito dallo stesso D.M. 388 con l’allegato 1 (contenuto minimo della cassetta di primo soccorso) e l’allegato 2 (contenuto minimo del pacchetto di medicazione).
L’art 45 del D. Lgs 81/08 stabilisce che “il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensione dell’azienda o della unità produttiva, sentito il Medico Competente, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”.
Per quanto riguarda il posizionamento della casetta di primo soccorso, il D.M. 388 del 2003 stabilisce che la cassetta di primo soccorso deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.
Ricordiamo che la cassetta di primo soccorso deve essere periodicamente controllata ( almeno ogni 6 mesi) per verificare che i prodotti non siano scaduti o terminati e quindi per ripristinare le scorte in modo che siano sempre disponibili in caso di necessità.
Il decreto ministeriale 388 del 15 Luglio 2003 e gli allegati 1 e 2 sono disponibili a questo indirizzo:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1299_allegato.pdf
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