Il D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009 prevede l’obbligo di sottoporre il lavoratore a visita medica di idoneità specifica dopo un periodo di assenza per malattia di durata superiore ai 60 giorni continuativi.
Quindi un lavoratore che per 60 giorni consecutivi è stato assente dal posto di lavoro per:
- malattia o infortunio extra-lavorativo: per esempio per un intervento chirurgico, un'influenza o altra patologia, un incidente stradale o domestico, etc...
- malattia o infortunio lavorativo: malattia causata dalle condizioni lavorative o trauma avvenuto sul luogo di lavoro
prima di riprendere la sua mansione, dovrà essere sottoposto a visita medica dal medico competente per verificare che sia ancora idoneo a svolgere la mansione a lui attribuita prima della sua assenza.
Tale visita non può essere effettuata durante il periodo di malattia, ma al termine dello stesso e prima di riprendere l’attività lavorativa.
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