L’art. 267 del D.Lgs 81/08 definisce agente biologico “qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.
Spesso il rischio biologico è sottostimato in molti luoghi di lavoro anche perché la valutazione del rischio presenta aspetti di incertezza legati principalmente alla grande varietà di agenti da valutare e dalla diversa risposta di ciascun individuo all’ esposizione.
Inoltre per la maggior parte degli agenti biologici non sono note le relazioni dose-effetto.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall’ esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presente nell’ ambiente di lavoro.
Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l’ingestione accidentale o anche tramite morsi, graffi e punture di insetti.
Il datore di lavoro deve quindi valutare quali dispositivi di protezione individuale sono più idonei per la:
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protezione del corpo
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protezione delle mani
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protezione degli occhi
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protezione delle vie respiratorie
Fonte: Inail.it
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