Il rischio da agenti biologici

L’art. 267 del D.Lgs 81/08 definisce agente biologico “qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.

 

Spesso il rischio biologico è sottostimato in molti luoghi di lavoro anche perché la valutazione del rischio presenta aspetti di incertezza legati principalmente alla grande varietà di agenti da valutare e dalla diversa risposta di ciascun individuo all’ esposizione.

Inoltre per la maggior parte degli agenti biologici non sono note le relazioni dose-effetto.

 

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall’ esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presente nell’ ambiente di lavoro.

 

Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l’ingestione accidentale o anche tramite morsi, graffi e punture di insetti.

 

Il datore di lavoro deve quindi valutare quali dispositivi di protezione individuale sono più idonei per la:

  • protezione del corpo

  • protezione delle mani

  • protezione degli occhi

  • protezione delle vie respiratorie

 

Fonte: Inail.it

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